Indennità di disoccupazione e Naspi

Lavoratori dipendenti e parasubordinati, in caso di perdita involontaria dell’impiego, possono contare su un’indennità di disoccupazione. Si tratta, in parole semplici, di un assegno erogato dall’Inps durante i periodi non lavorati, che serve a sostenere il lavoratore privo di retribuzione.

L’ammontare dell’assegno dipende, per i lavoratori dipendenti non agricoli, dalla retribuzione imponibile del lavoratore degli ultimi 4 anni, mentre è determinato in modo differente per i lavoratori aventi diritto alla disoccupazione agricola e per i collaboratori, aventi diritto a un’indennità ancora diversa, la Dis-coll.

Quanto dura la disoccupazione
La durata – come evidenzia laleggerpertutti.it – è differente, sia in base all’indennità alla quale il lavoratore ha diritto, sia in base alla contribuzione che può far valere ai fini del sussidio. Procediamo dunque con ordine, e vediamo quanto durano le indennità Naspi, Dis-coll e disoccupazione agricola, e come si calcola il periodo di spettanza.

Come si calcola la durata della Naspi
La Naspi, che spetta ai lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione (escluse determinate categorie, come gli operai agricoli ed i dipendenti pubblici a tempo indeterminato) con almeno 30 giornate lavorate nell’anno e 13 settimane contribuite negli ultimi 4 anni, spetta per un numero di settimane pari alla metà di quelle coperte da contributi negli ultimi 4 anni. In ogni caso, il sussidio non può essere erogato per un periodo superiore a 24 mesi, a prescindere dal periodo lavorato.

In particolare, per quanto riguarda il calcolo delle settimane di contributi nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali, ossia a 206,23 euro alla settimana per il 2020.

Questa disposizione danneggia i lavoratori a tempo parziale con stipendi bassi, in quanto, ai fini della misura dell’assegno, l’imponibile Naspi va diviso per tutte le settimane di contribuzione, comprese quelle al di sotto del minimale; per determinare la durata, invece, queste settimane non contano. Ad ogni modo, la disposizione non si applica ai lavoratori domestici, agli operai agricoli e agli apprendisti.

Ai fini della durata della Naspi si considerano utili: i contributi previdenziali, comprensivi della quota disoccupazione (Ds, Aspi, Naspi), versati durante il rapporto di lavoro subordinato; i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione previdenziale; i periodi di congedo parentale indennizzati in costanza di rapporto di lavoro; i periodi di lavoro all’estero in Paesi comunitari o convenzionati con l’Italia; i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età, nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.

Sono, invece, considerati neutri (cioè devono essere “saltati” e si devono cercare ulteriori periodi precedenti, ai fini del quadriennio di osservazione) i contributi derivanti da periodi di: malattia e infortunio sul lavoro, nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro e nel rispetto del minimale retributivo; cassa integrazione straordinaria e ordinaria, con sospensione dell’attività a zero ore (Cig e Cigs a zero ore); assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che assiste un familiare con handicap in situazione di gravità (Legge 104).

Per determinare la durata della Naspi, è necessario sottrarre, dalle settimane contribuite negli ultimi 4 anni, le settimane che hanno dato luogo ad una prestazione di disoccupazione (Naspi, Aspi, Mini Aspi, Dso, etc.).

Secondo la normativa, infatti, ai fini del calcolo della durata della Naspi non è possibile utilizzare le settimane che abbiano già dato luogo ad un sussidio di disoccupazione, con la conseguenza che queste settimane vanno decurtate, riducendo la durata massima potenziale del nuovo sussidio.

La Dis-coll è l’indennità di disoccupazione spettante alla generalità dei lavoratori parasubordinati in stato di disoccupazione (esclusi amministratori e componenti di collegi e commissioni, ed esclusi coloro che sono già pensionati o iscritti presso altre gestioni di previdenza obbligatoria, assoggettati all’aliquota ridotta al 24%), che possono fare valere almeno un mese di contributi nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente la cessazione della collaborazione sino alla cessazione stessa.

La Dis-coll ha una durata pari alla metà dei mesi contribuiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente la fine del rapporto di collaborazione e il termine del rapporto stesso. In ogni caso, il sussidio non può essere erogato per un periodo superiore a 6 mesi, a prescindere dal periodo lavorato.

Non sono contati i periodi che hanno già dato luogo al riconoscimento di una prestazione di disoccupazione. Se la prestazione è stata ricevuta solo parzialmente, in occasione della presentazione di una nuova domanda di Dis-coll non vengono considerati, per quanto riguarda il calcolo della durata, un numero di mesi di contributi pari al doppio dei mesi di prestazione fruiti. I contributi accreditati sono riconosciuti in rapporto al minimale vigente presso la gestione Commercianti.

La durata della disoccupazione agricola, spettante agli operai a tempo indeterminato o determinato in possesso di specifici requisiti, cambia in base alla tipologia, ordinaria o speciale: la durata dell’indennità ordinaria ammonta a un numero di giornate pari a quelle lavorate, nei limiti del parametro annuo di 365 giorni; la durata dell’indennità speciale ammonta al numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento.

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