I mezzi di comunicazione compresi tra i mezzi di sussistenza familiare

Anche i mezzi di comunicazione vanno ricompresi tra i mezzi di sussistenza familiare. Brevi riflessioni in ordine all’evoluzione della nozione di mezzi di sussistenza di cui all’art. 570, comma secondo, n. 2 c.p. alla luce della interpretazione data dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza, n. 45809/2008. Cassazione Penale – Sezione sesta – sentenza 21 novembre – 11 dicembre 2008, n. 45809 L’assegno di mantenimento posto a carico del coniuge separato deve essere sufficiente a garantire al figlio minorenne e non ancora autosufficiente non soltanto i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l’alloggio), ma anche gli strumenti che consentano un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana dello stesso, tra cui i mezzi di comunicazione (telefonino ed internet) tenuto conto delle reali capacità economiche, nonchè del regime di vita personale del soggetto obbligato.

Avv. Gabriella Sereni

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