Si tratta di un caso relativamente limitato – segnalato dal sito delle piccole-medie imprese pmi.it – ovvero quello dei professionisti o lavoratori autonomi che, pur avendo diritto ad applicare il criterio di cassa, scelgono la contabilità ordinaria: per questi titolari di partita IVA, si pone il problema di come determinare il reddito ai fini del requisito previsto per l’applicazione della flat tax.
Flat tax in Manovra
La Legge di Stabilità 2019 introduce la possibilità di applicare il regime forfetario fino a 65mila euro di reddito lordo annuo. Si alza quindi il tetto massimo dei ricavi rispetto a quello ora previsto, che cambia a seconda delle tipologie di attività ma comunque non supera mai i 50mila euro.
La riposta che l’Agenzia delle Entrate ha fornito con la circolare 10/2016 stabilisce che: ‘per la verifica dell’eventuale superamento del limite, si deve tener conto del regime contabile applicato nell’anno di riferimento. In altre parole, coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il criterio di competenza’.
Come sottolinea pmi.it questo vale solo per chi, nel 2018, ha operato in contabilità ordinaria. Non riguarda coloro che invece stavano già applicando il criterio di cassa, indipendentemente dal fatto che fossero o meno in regime forfettario.