Fisco, l’agevolazione prima casa vale due volte in caso di sisma

Dall’Agenzia delle Entrate arriva una buona notizia per chi ha una casa diventata inagibile a causa del terremoto. Infatti, per tutti coloro che avessero acquistato un immobile con le agevolazioni ‘prima casa’, che abbia subito danni tali da essere dichiarato inagibile dalle autorità competenti, sarà possibile usufruire di una nuova agevolazione per l’acquisto di una nuova abitazione. Lo chiarisce una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate che risponde all’interpello di un contribuente interessato dagli eventi sismici dell’agosto e dell’ottobre del 2016.

La risoluzione chiarisce che nel caso di un evento sismico si configura una fattispecie non prevedibile e non evitabile, che comporta l’impossibilità per il contribuente di continuare a utilizzare la casa acquistata per finalità abitative e dichiarata inagibile.

 Nello specifico, la risoluzione risponde al caso di un contribuente che, beneficiando delle agevolazioni ‘prima casa’, aveva acquistato un immobile abitativo dichiarato successivamente inagibile, con ordinanza del sindaco, a causa degli eventi sismici intervenuti nell’agosto e nell’ottobre del 2016. Il contribuente ha chiesto, quindi, chiarimenti all’Agenzia sulla possibilità di acquistare una nuova abitazione fruendo nuovamente del beneficio ‘prima casa’.

 Con la nuova risoluzione, l’Agenzia precisa che l’agevolazione ‘prima casa’ per un nuovo acquisto può essere riconosciuta al proprietario di un altro immobile acquistato già fruendo dello stesso beneficio, se quest’ultimo non risulta idoneo, sulla base di criteri oggettivi, a sopperire alle esigenze abitative del contribuente. Nel caso di un evento sismico si configura una fattispecie non prevedibile e non evitabile, che ha comportato, nel caso oggetto dell’interpello, l’impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l’immobile acquistato per finalità abitative. L’oggettiva impossibilità risulta attestata, inoltre, dall’ordinanza dell’autorità competente che ha dichiarato l’inagibilità dell’immobile che, dunque, non potrà più essere utilizzato per la sua funzione abitativa fino a nuova disposizione.

Fino a quando permarrà la dichiarazione di inagibilità dell’immobile, quindi, il contribuente potrà beneficiare delle agevolazioni ‘prima casa’ per l’acquisto di un nuovo immobile, anche se ha già fruito dello stesso beneficio per l’acquisto dell’abitazione dichiarata inagibile. Se successivamente al nuovo acquisto agevolato, viene revocata dagli organi competenti la dichiarazione di inagibilità, resta comunque acquisito il beneficio goduto dal contribuente per il nuovo immobile; al momento del nuovo acquisto, infatti, risultavano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in materia di ‘prima casa’ per godere dell’agevolazione.

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