Ferie non godute: cosa fare a fine anno dei giorni non fruiti

Le ferie non godute equivalgono a quei giorni di riposo maturati durante l’anno lavorativo e non fruiti dal lavoratore, la cui scadenza è fissata dalla legge entro il 18° mese.

Questo termine, però, non è così tassativo come si tende a credere. In effetti il lavoratore può usufruirne anche successivamente, oppure può decidere di ricevere un’indennità sostitutiva alla fine del rapporto di lavoro. Su questo punto, però, la legge attualmente in vigore crea qualche incertezza.

Essa infatti dispone che il diritto alle ferie è obbligatorio e inalienabile e che il lavoratore non possa rinunciarvi in alcun modo e per nessuna ragione, tanto meno per per monetizzarle. La confusione nasce proprio su questo punto: sembrerebbe infatti che in nessuno caso l’ammontare dei periodi di riposo non goduti per volontà del dipendente o del datore di lavoro possa essere recuperato.

Ferie non godute: cosa dice la Legge

Anche se il numero di giorni di ferie varia a seconda del CCNL di riferimento, mediamente ogni dipendente pubblico o privato matura 4 settimane di ferie all’anno. Di queste, almeno 2 settimane devono essere fruite consecutivamente entro l’anno di maturazione mentre le restanti possono essere godute nei 18 mesi successivi.

Come anticipato si tratta di un diritto irrinunciabile sancito dall’articolo 2109 del Codice Civile e regolato dai decreti legislativi n.66 del 2003 e 213 del 2004. Tuttavia, i contratti collettivi del lavoro possono derogare alla scadenza dei 18 mesi stabilendo un termine anche più ampio a condizione che la funzione di recupero psico-fisico delle ferie non venga compromessa.

Trascorsi i 18 mesi, quindi, le ferie residue restano a disposizione del dipendente, ma per l’Inps si considerano godute a tutti gli effetti. Di conseguenza, al datore di lavoro spetta l’onere di versare tutti i contributiprevisti. Nel caso in cui il dipendente non riesca a fruirne, queste potranno essere monetizzate al termine del rapporto di lavoro.

Ferie non godute per scelta del lavoratore

Ma cosa succede se è il dipendente a rifiutarsi di godere delle ferie? Per rispondere a questa domanda è intervenuta perfino la Corte di Giustizia Europea che ha focalizzato la questione con sufficiente chiarezza.

Se il datore di lavoro riesce a provare la “deliberata e piena consapevolezza”del dipende a non volere godere delle proprie ferie, quest’ultimo non avrà diritto ad alcun pagamento nemmeno al termine del rapporto di lavoro. Il rifiuto, dunque, deve avvenire nelle condizioni di perfetto esercizio del diritto e, come detto, deve essere deliberato e consapevole.

Ferie non godute per obbligo del datore di lavoro

Qualora la mancata fruizione delle ferie sia invece imputabile ad una costrizione da parte del datore di lavoro, la conseguenza immediata può essere una sanzione amministrativa pecuniaria che si applica nei seguenti termini:

  • da 100 a 600 euro per la sanzione base;
  • tra i 400 e i 1.500 euro se la violazione riguarda più di 5 lavoratori o si è verificata per almeno due anni;
  • da 800 a 4.500 euro se i dipendenti coinvolti sono superiori a 10 o il mancato godimento si è verificato in almeno quattro anni.

La violazione, infine, si concretizza anche se il dipendente è messo nelle condizioni di poter godere solo parzialmente del periodo obbligatorio di ferie.

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