L’idoneità di ogni diverso documento informatico (come l’e-mail tradizionale) a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità.
È questo il principio statuito dalla Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 8 marzo 2018, n. 5523.