Divieti di sosta, cellulare, multe: tutte le modifiche al codice della strada

Alla Camera, la Commissione Trasporti ha concluso l’esame del ddl con la riforma del Codice della strada, conferendo mandato favorevole al relatore: ora il testo passerà all’esame dell’Assemblea. Massima attenzione a sicurezza, disabili e ciclisti e stretta sull’uso del cellulare alla guida e sul mancato uso delle cinture, previsto anche lo stop alle multe a strascico.

Di seguito tutte le principali novità della riforma del Codice della strada che consta di 10 articoli:

a) dimezzamento della sanzione in caso di esito negativo del ricorso al prefetto contro la multa: introdotta anche la possibilità di proporre ricorso al Prefetto inviandolo per via telematica;

b) servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte: viene eliminato il riferimento al generico servizio di piazza con veicoli a trazione animale nei comuni, che non viene più contemplato nella disposizione e che viene previsto solo come servizio di trasporto nei parchi urbani, nelle riserve naturali e in manifestazioni pubbliche dal nuovo comma 3 dell’articolo 70 del Codice;

c) nuovo comma 4 – bis all’articolo 158 del codice della strada, che aumenta le sanzioni per la violazione del divieto di sosta e fermata negli spazi riservati alle persone con disabilità (la sanzione per i veicoli a quattro ruote viene elevata ad una somma compresa tra euro 161 ed euro 647; per quelli a due ruote viene elevata ad una somma compresa tra euro 80 ed euro 328);

d) viene elevata la sanzione prevista per il divieto di sosta nelle aree pedonali urbane;

e) si inaspriscono le sanzioni previste dai commi 4 e 5 dell’articolo 188 per chi usufruisce indebitamente delle strutture per persone con disabilità;

f) si aumentano le sanzioni per chi viola le norme sul comportamento ai passaggi a livello;

g) se il passeggero trasportato in un motociclo non indossi il casco, della violazione risponderà il conducente, anche se il trasportato è persona maggiore di anni 18;

h) qualora il mancato uso delle cinture di sicurezza riguardi passeggeri trasportati maggiorenni, la sanzione amministrativa prevista si applicherà anche al conducente per i veicoli per i quali è previsto l’obbligo di utilizzo delle cinture, con l’esclusione dei conducenti di taxi e di servizi NCC;

i) al divieto di utilizzo di mezzi radio – telefonici, si affianca il divieto di uso durante la marcia di smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante: aumentate le sanzioni;

l) si dispone che sia uso proprio anche la condivisione temporanea per un periodo non superiore a trenta giorni di un veicolo privato in favore di un soggetto terzo che lo utilizza per fini privati: la condivisione temporanea non comporta la responsabilità solidale di cui all’articolo 196 del Codice per le violazioni del Codice della Strada punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria e il responsabile sarà il conducente del veicolo al momento della violazione, al quale, nei termini per le notifiche previsti dall’art. 201, deve essere notificato il verbale della avvenuta violazione in quanto effettivo trasgressore

m) il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di una bicicletta sarà tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza e valutare l’esistenza delle condizioni per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli;

n) all’art. 1882 viene aggiunto il nuovo comma 9 – bis che prevede l’obbligo dei conducenti di velocipedi di età inferiore a 12 anni di indossare e tenere allacciato il casco protettivo;

o) nuovo comma 12 bis all’art. 93 del cds, che consente di fornire il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al momento dell’immatricolazione del veicolo, o successivamente in occasione della revisione o di qualsiasi aggiornamento dei documenti di circolazione, per ricevere le notifiche dei provvedimenti previsti dal codice;

p) non si procederà all’irrogazione della sanzione amministrativa qualora, a seguito di contestuale verifica telematica, l’agente di polizia abbia accertato l’esistenza e la validità dei documenti che il conducente non ha esibito;

q) nuovo comma 1-bis dell’art. 196 del cds in base al quale, per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria, risponde esclusivamente il locatario in solido con l’autore della violazione;

r) si modifica l’art. 198 del codice, in materia di molteplicità di violazioni che comportino sanzioni pecuniarie, aggiungendo il comma 1- bis in base al quale, qualora il trasgressore, con la stessa azione od omissione violi più volte la medesima disposizione e tali violazioni non siano immediatamente contestate, ovvero non vi sia preavviso della contestazione, si applica solamente la sanzione prevista per la prima violazione, rilevata in ordine di tempo, aumentata fino al triplo, in deroga a quanto prevede attualmente il comma 1;

s) nuovo art. 12 – bis al codice della strada: i comuni potranno, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta, nell’ambito dell’area di sosta regolamentata oggetto di affidamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e/o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata a pagamento e/o dei parcheggi.

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