"Ferma condanna" per l'attacco terroristico contro l'aeroporto di Istanbul è stato espresso dalla presidente della Camera Laura Boldrini, durante i lavori dell'Aula, che ha poi osservato un minuto di silenzio, 29 giugno 2016. ANSA/GIUSEPPE LAMI

Disegno di legge sul reato di tortura al Senato

Si discute in Senato il disegno di legge che punta ad inserire il reato di tortura nell’ordinamento italiano. Il testo, che attende di essere calendarizzato dall’Aula dipalazzo Madama da un anno esatto (venne licenziato dalla commissione Giustizia il 7 luglio del 2015 dopo essere già statoapprovato una prima volta al Senato e poi modificato alla Camera), crea non poche perplessità all’interno del Pd e tra iDem e Ncd.Il provvedimento non convinceancora molti ‘moderati’ che risentono della contrarietà al ddl manifestata in più occasioni dalle forze dell’ordine,  timorose di poter essere colpite da una punizione eccessiva durante l’adempimento del proprio dovere. Un provvedimento criticato, da una parte delle opposizioni, perché il fatto che la tortura sia stata commessa da un pubblico ufficiale viene considerata solo un’aggravante, per il modo in cui è stata formulata la fattispecie e per la riduzione delle condanne: alla Camera era prevista la reclusionedai 5 ai 15 anni, al Senato da 5 a 12. ‘L’introduzione del reato di tortura ci fa fare un passo importante in avanti sui diritti umani e democratici’,   ha detto il sen. Giuseppe Lumia, capogruppo Pd in commissione Giustizia, intervenendo in aula nel corso della discussione del provvedimento: ‘Come Partito Democratico  ci siamo spesi perché fosse raggiunto un equilibrio tra l’attenzione alla tutela dei diritti umani, che a gran voce ci viene richiesta da tante associazioni, da tanti esperti e cittadini, e la necessità di garantire l’agibilità delle nostre Forze dell’ordine. Penso che questo equilibrio sia stato raggiunto.  Si è fatta la scelta di concepire la struttura del reato come reato comune. Anche questa è stata una scelta equilibrata, perché la tortura può essere consumata da diversi soggetti. Sulla pelle del nostro Paese abbiamo sperimentato questa maturazione e le scelte che adesso ci apprestiamo a fare. Pensate alle mafie, alle cosiddette camere delle morte, dove delle persone sono stato portate e hanno subito degli orrori sulla loro psiche e sul loro corpo. Alla fine, molti di questi sono stati anche sciolti nell’acido. Pensiamo al piccolo Di Matteo. Pensiamo ai casi dei quali sono stati proiettati anche dei filmati, come alcune case di riposo e alcuni asili nido. Ecco perché abbiamo fatto la scelta di considerarlo reato comune.  Naturalmente  non ci siamo sottratti, così come le convenzioni internazionali ci richiedono, a prevedere delle aggravanti per il pubblico ufficiale e per l’incaricato di pubblico servizio’. Si tratta, nella sua ipotesi base, di un delitto comune, ossia di un delitto che può essere commesso da ogni cittadino. Questo perché la Commissione ha inteso determinare una tutela ancora più rafforzata che non nel caso in cui il reato fosse stato costruito esclusivamente sulla figura del pubblico ufficiale. La tutela è più rafforzata perché chiaramente amplifica il campo di applicazione della norma rendendola ovviamente applicabile ad ogni contesto, quindi anche a quello non pubblicisticamente qualificato. Nel testo si parla di violenze, minacce gravi e reiterate, ovvero di avere agito con crudeltà nei confronti delle vittime; condotte le quali abbiano determinato una condizione di acute sofferenze fisiche a carico della medesime persona offesa, ovvero di un verificabile trauma. Ma devono, queste acute sofferenze fisiche o questo verificabile trauma psichico, essere compiuti nei confronti di un soggetto privato della libertà personale. Una delle difficoltà nello scrivere e nel pensare prima al delitto di tortura risiede proprio nel fatto che il campo di queste condotte è già presidiato da altre disposizioni. Chi compie atti di violenza e gravi minacce, chi determina gravi e acute sofferenze sia fisiche che psichiche è chiaro che già commette un reato a prescindere dall’introduzione del delitto di tortura. E’ chiaro che questa condotta andava seriamente diversificata, altrimenti non si sarebbe compreso il perché di una criminalizzazione di condotte già precedentemente criminalizzate. La figura del pubblico ufficiale è stata invece prevista, perché andava ovviamente prevista, nell’ipotesi aggravata, con una disposizione che sostanzialmente rinvia alla struttura base del fatto, perché si limita a dire che se il fatto di cui al comma precedente è compiuto da un pubblico ufficiale ovviamente le pene sono aggravate.

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