Dieci anni di affido condiviso

In questo caso arriva dal arriva dal Tribunale di Firenze un provvedimento di valenza socio-giuridica: finalmente è stata pienamente attuata la riforma sull’affidamento condiviso. La decisione si fonda su una specifica e insistita richiesta del figlio, un ragazzino di 12 anni, che come tutti i bambini cresciuti in modo ‘sano’, ama i genitori e desidera averli vicini nella stessa misura. Dovrebbe essere un fatto irrilevante, visto che corrisponde alle previsioni di una riforma che risale a 10 fa e pertanto avrebbe dovuto essere stata assimilata e applicata dalle istituzioni a tutti i livelli, ma è noto che le cose sono andate diversamente. I trascorsi: La vicenda trae spunto dalla fine del rapporto matrimoniale del 2003, la scelta del contenzioso è stata l’unica percorribile atteso che qualsiasi richiesta o iniziativa anche la più banale rivolta dal padre M.C. alla madre G.B  nell’interesse del bambino veniva  – e viene – regolarmente disattesa. Nei dodici anni trascorsi dalla nascita del figlio la Sig.ra G.B ha progressivamente eroso e avvelenato il rapporto con M.C sino al punto di trascinarlo dinnanzi alla Giustizia Penale denunciandolo per qualsiasi cosa: 1) per non riportare il figlio negli orari stabiliti dal giudice, 2) per aver maltratto e picchiato sia lei, sia il minore, 3) per non aver corrisposto gli alimenti: il padre riuscirà sempre assolto con formula piena dalle accuse rivoltegli, ma al costo di un calvario per lui comprensibilmente davvero pesante da sopportare Il padre in buona sostanza esasperato dalle continue accuse rivoltele dalla ex moglie in più sedi istituzionali e non, (Tribunale per i Minorenni di Firenze, Tribunale in sede civile competente per il divorzio, Tribunale in sede penale, Servizi Sociali, Polizia Giudiziaria), ha ritenuto di affidare alla Giustizia il compito di verificare la penale responsabilità della ex moglie nelle condotte poste in essere: la stessa, subirà nel settembre 2016 un processo abbreviato per il delitto di Calunnia. Nondimeno all’esito dell’osservazione svolta dai Servizi Sociali il padre è stato ritenuto dallo stesso meritevole di un ampliamento del suo diritto di frequentazione e visita, che il Giudice, Dott.ssa Guttadauro, ha concesso con un ordinanza recentissima del 20.06.2016 (vedi ordinanza) dopo la relazione dei Servizi Sociali che,dopo aver ascoltato il minore, si sono espressi nel senso di suggerire al Giudice un ampliamento del tempo di frequentazione e visita da parte del padre nei confronti del figlio in termini di pariteticità rispetto a quello già concesso alla madre. Oggi: La sentenza  del Tribunale di Firenze smentisce altri due luoghi comuni. Che le soluzioni equilibrate, senza un genitore dominante, accrescono la conflittualità, e che la gestione mono-genitoriale sia la più gradita ai figli. Non resta che augurarsi che il Parlamento voglia rapidamente dare a queste valutazioni fiorentine la forma di regole valide per tutti, approvando le proposte già calendarizzate al Senato un anno fa e poi rimaste lettera morta. “Il Tribunale di Firenze con l’importante ordinanza del giugno 2016 emessa in favore del mio assistito ha finalmente dato concreta applicazione alla legge del 2006 sull’affidamento condiviso sinora, per discutibile prassi delle aule di Giustizia, raramente applicato dai Giudici, assecondando la genuina volontà del minore che ha chiesto espressamente ai Servizi Sociali di frequentare i propri genitori in modo paritetico” ha commentato l’avvocato Antonio Olmi, legale del padre del ragazzino “La motivazione di questo provvedimento smantella gli alibi in forza dei quali per dieci anni è stata violata la legge. Ossia si è sempre individuato un genitore che provvede al bisogno dei figli mentre l’altro gli dà dei soldi mantenendo un diritto di visita. Quindi abbiamo finalmente davanti agli occhi una contraddizione evidente di quelle che sono le letture del sistema legale della riforma del 2006 .
Marco Andrea Doria

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