Decreto Sostegni: sostegno alle imprese, lavoro, politiche fiscali

Il Governo Draghi ha detto addio al precedente documento alla base di quello che doveva essere il Decreto Ristori 5, comprensivo delle misure volte all’erogazione di fondi per arginare i danni economici causati dalla pandemia e ha voluto, invece, marcare una certa discontinuità rispetto ai suoi predecessori, pur restando in seno ai 32 milioni di euro stanziato con lo scostamento di bilancio approvato dal precedente esecutivo, con l’elaborazione del nuovo Decreto “Sostegni”, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2021 e, conseguentemente, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo (l’entrata in vigore è a partire dal giorno successivo – 23 marzo).

Come si legge nel Comunicato rilasciato dal Governo, lo scopo del decreto è quello di intervenire, tramite lo stanziamento di 32 miliardi di euro affinché, da un lato, vengano potenziati gli strumenti per il contrasto alla diffusione del virus e, dall’altro, si provi a contenere il più possibile l’impatto che le misure di prevenzione avranno sul tessuto economico e sociale. Ecco perché il nome “Sostegni”: quello elaborato è proprio un sistema di sostegni per proteggere e tutelare tempestivamente i soggetti più colpiti dall’avvento della pandemia. All’interno del Decreto gli interventi sono stati divisi in 5 ambiti principali:

  1. sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore;
  2. lavoro e contrasto alla povertà;
  3. salute e sicurezza;
  4. sostegno agli enti territoriali;
  5. ulteriori interventi settoriali.[1]

In particolare, sono i primi due punti quelli che si intersecano maggiormente con gli ambiti di preminente interesse per il nostro Studio e proprio per questa ragione vorrei porre l’accento su di essi.

Sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore

Per quanto riguarda i titolari di Partita Iva che svolgono attività d’impresa, d’arte o professione, per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza limitazioni settoriali stabilite tramite i codici ATECO (come in precedenza), sono previsti contributi a fondo perduto per un ammontare complessivo di 11 miliardi di euro. Per accedere ad essi i soggetti richiedenti devono aver subito una perdita di fatturato (nel lasso 2019-2020) di almeno il 30%, calcolato su base media mensile. Le imprese che potranno fare richiesta di tali sostegni, inoltre, sono tutte con ricavi fino ai 10 milioni di euro, andando di fatto ad ampliare la forchetta dei beneficiari (precedentemente il limite massimo era di 5 milioni di euro). L’importo del contributo potrà essere erogato non soltanto tramite bonifico bancario, ma anche tramite modello F24, come credito d’imposta (esclusivamente in compensazione).

Fermo restando, inoltre, che l’importo dei contributi non potrà mai essere inferiore ai 1.000 euro per le persone fisiche, ai 2.000 euro per gli altri soggetti e non potrà mai essere superiore ai 150mila euro, esso verrà stabilito in base alla differenza di fatturato rilevata, determinandolo con le seguenti percentuali:

  • 60% per i soggetti con ricavi o compensi fino a 100mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi da 100mila a 400mila euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi da 400mila euro a 1 milione di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi da 1 milione a 5 milioni di euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi da 5 milioni a 10 milioni di euro.

Secondo le dichiarazioni fatte in Conferenza stampa dal Premier Draghi, i giorni a disposizione per fare richiesta (tramite la piattaforma Sogei) dei contributi saranno sessanta e, presumibilmente, le prime erogazioni partiranno a partire dalla seconda settimana di aprile.

Con il Decreto Sostegni è stato, inoltre, riscritto il calendario fiscale 2021. Il MEF ha confermato l’intervento sulla pace fiscale e sulla C.U. 2021, ma le proroghe dei pagamenti non riguardano solo questi ambiti, al contrario comprendono anche i seguenti rinvii:

  • Rate rottamazione ter scadute e saldo e stralcio: dal 1° marzo 2021 al 31 luglio per quelle scadute nel 2020 e al 30 novembre per quelle scadute nel 2021;
  • Comunicazioni enti esterni per la precompilata (banche, assicurazioni, enti previdenziali, università, ecc.), trasmissione telematica C.U. all’Agenzia delle Entrate e consegna C.U. ai percipienti: dal 16 marzo 2021 al 31 marzo 2021;
  • Messa a disposizione della dichiarazione precompilata: dal 30 aprile 2021 al 10 maggio 2021;
  • Versamento Web Tax: dal 16 marzo 2021 al 16 maggio 2021 (con relativa dichiarazione al 30 giugno 2021).

Fino al 30 aprile, data di fine dello stato di emergenza, vi sarà anche la sospensione dell’attività di riscossione.

Ultima importante novità del Titolo I del decreto Sostegni, è la così detta pace fiscale, ossia quella serie di misure che permettono ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con il fisco. In questo caso specifico tali misure sono imperniate su due principali filoni:

  1. stralcio dei debiti emessi dal 2000 al 2010 (rivolto ai contribuenti con redditi fino a 30.000€): vengono automaticamente cancellati i debiti fino a 5.000€ senza adempimenti da parte dei contribuenti, come da d.lgs. n. 119/2018;
  2. definizione agevolata degli avvisi bonari relativi al 2017 e al 2018 rivolta alle partite IVA: misura rivolta a quelle P.Iva che, a causa della pandemia, hanno registrato rispetto al 2019 più del 30% di perdite nel volume d’affari 2020. In questo caso l’Agenzia delle Entrate provvederà a inviare la proposta di sanatoria al contribuente.

Lavoro e contrasto alla povertà

Il Titolo II si occupa, invece, dei provvedimenti presi in materia lavorativa e due misure chiave dei precedenti provvedimenti presi dall’inizio dell’emergenza Covid-19 vengono prorogati:

  • la cassa integrazione per Covid-19, precedentemente prevista fino al 31 marzo 2021 e fino al 30 giugno per CIG in deroga e assegno ordinario, sarà allungata fino al 30 giugno (la prima) e fino al 31 dicembre 2021;
  • il blocco dei licenziamenti, attualmente in scadenza al 31 marzo 2021, verrà prolungato per tutti fino al 30 giugno 2021 e dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 solo per chi sta fruendo della CIG Covid-19, in particolare quella in deroga, assegno ordinario e CISOA.

Per tutelare, invece, i lavoratori stagionali, dello spettacolo e degli stabilimenti termali è stato stanziato un bonus pari a 2.400€.

Anche per i lavoratori sportivi il decreto ha previsto un sostegno (erogato come di consueto dalla società Sport e Salute e non dall’INPS), modificandone le modalità di determinazione dell’importo a cui si può accedere (dai 1.200€ ai 3.600€), ripartendolo nel modo seguente: un’indennità di 3600€ per i compensi sopra i 10.000 euro, un’indennità di 2.400€ per i compensi tra i 4.000€ e i 10.000€ e un’indennità di 1.200€ per i compensi inferiori ai 4.000€.

Un’altra misura emergenziale che ottiene nuovamente sostegno dal decreto (nata con il Decreto Rilancio) è il reddito di emergenza, che viene mantenuto ma modificato. Se inizialmente è nato come un assegno di minimo 400€ (massimo 840€), calcolato in base all’ISEE e al numero di componenti del nucleo familiare, ora esso sarà composto di tre ulteriori mensilità (marzo, aprile e maggio 2021), ma con diversi requisiti d’accesso. Le famiglie in affitto si vedranno aumentato di un dodicesimo il valore annuo del canone di locazione dichiarato ai fini ISEE e, in aggiunta, potranno accedere a questo sostegno anche i lavoratori che hanno terminato il percepimento della Naspi (o della DisColl) tra il 1° luglio e il 28 febbraio 2021.

La Naspi stessa, ossia l’indennità di disoccupazione, avrà dei requisiti meno stringenti per il percepimento. Invece di prevedere delle proroghe il decreto, anche in questo caso ha pensato a una novità sui requisiti di accesso. Sarà accessibile fino al 31 dicembre 2021 a prescindere dalla sussistenza del requisito, il quale però prevede il diritto alla Naspi per chi abbia maturato almeno 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Infine, per i contratti a termine il Decreto Sostegni prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2021, di un eventuale rinnovo senza causale. Congelando poi le causali fino al 31 dicembre 2021, i periodi a termine non saranno computati nel massimale di durata dei contratti a tempo determinato.

Conclusioni

Moltissimi, dunque, gli articoli dedicati alla materia fiscale e a quella lavorativa e altrettante le modifiche apportate anche a quelle misure che, per arginare la situazione emergenziale, erano già state introdotte con il Decreto Rilancio, che dimostrano come l’attuale esecutivo, seppure continuando la strada solcata dal precedente per certi aspetti, per altri cambi invece rotta.

Quel che è certo è che, in una situazione così plastica come quella attuale, è sempre più importante monitorare volta per volta le novità dedicate a ogni singola categoria aziendale (o anche lavoratori singoli) affinché si conoscano gli indennizzi e le agevolazioni a cui poter accedere.

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