‘Pronti a votare no se non ci saranno modifiche sostanziali. Non bastano le correzioni promesse di Di Maio incalzato dalle critiche delle opposizioni, del mondo produttivo e industriali. Fratelli d’Italia non darà il suo via libera al decreto Dignità, criticato fin dalle prime ore come un intervento che rischia di danneggiare l’occupazione, degno del Partito comunista degli anni ’70.  Decreto dignità? Casomai è decreto visibilità. Visibilità per Di Maio, preoccupato dallo spazio che si prende Salvini’, dice Giorgia Meloni in una conferenza stampa convocata  a Montecitorio.

È  un decreto fatto solo di divieti,  mentre il mondo produttivo ha bisogno di libertà. Dopo il giudizio  arriva l’avvertimento: ‘Se non verranno accolti i nostri emendamenti, non ostruzionistici, ma di merito e di buonsenso, Fratelli d’Italia voterà contro.  La disoccupazione non si combatte per decreto, né il precariato si batte con gli editti. ,Vanno detassati i lavori a tempo indeterminato  favorendo un’alleanza del mondo produttivo. Non esiste più l’Italia delle antiche contrapposizioni tra datore di lavoro e lavoratori, che sono entrambi esposti alla crisi’.

Tra le principali critiche mosse al decreto Dignità la mancata abolizione di spesometro e redditometro, e anche la misura contro la ludopatia è giudicata insufficiente perché non basta intervenire sulla pubblicità, bisogna incentivare i gestori dei locali a rinunciare alle slot, prevedere una precisa localizzazione delle stesse e individuare una percentuale adeguata di introiti da destinare a fondi per la lotta alla ludopatia.

 Adolfo Urso è chiaro: ‘Le imprese protestano, sono in rivolta e lo si è visto in particolare in Veneto e questo dovrebbe far riflettere la Lega, visto che lì hanno la leadership elettorale. Per rispondere alla protesta del mondo produttivo’,  affema il senatore di Fratelli d’Italia,  ‘abbiamo deciso di incontrare gli imprenditori a Verona lunedì, giorno dell’approdo del decreto dignità in aula, avremo un’iniziativa mirata, nella città che è la capitale logistica, fieristica e produttiva del Nordest italiano’.

Ecco il testo dei quattro emendamenti approvati dalle Commissioni Finanza e Lavoro all’articolo 9 del Decreto Dignità

  1. Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, sostituire le parole: “alla ludopatia” con le seguenti: al disturbo da gioco d’azzardo;

Conseguentemente al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a giochi o scommesse con vincite di denaro, aggiungere le seguenti: “, nonché al gioco d’azzardo,”;

b) al primo periodo, sostituire la parola: “internet” con le seguenti: i canali informatici digitale e telematici, inclusi i social media;

2. dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

“1-bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi, nonché negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate e su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti “disturbi da gioco d’azzardo (DGA)”;

1-ter. All’articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 139, al comma 1 in fine, sono aggiunte le seguenti parole:; per le lotterie istantanee indette dal primo gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi uguali o inferiori al costo della giocata, non sono compresi nelle indicazioni della probabilità di vincita.

–   Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere dotati di un lettore elettronico di tessera sanitaria o di un documento di identità, per l’abilitazione al gioco dei soli utenti maggiorenni. Indipendentemente dal tipo di gioco d’azzardo e dall’utilizzo di apparecchiature elettroniche, tutte le forme di gioco con vincita in denaro sono subordinate all’utilizzo della tessera sanitaria o di un documento.

  5-ter. Il pagamento delle prestazioni rese dagli apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è effettuato esclusivamente in forma elettronica mediante carte nominative.

  1. 124. Ascani, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

—  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere dotati di un lettore elettronico di tessera sanitaria o di un documento di identità, per l’abilitazione al gioco dei soli utenti maggiorenni. Indipendentemente dal tipo di gioco d’azzardo e dall’utilizzo di apparecchiature elettroniche, tutte le forme di gioco con vincita in denaro sono subordinate all’utilizzo della tessera sanitaria o di un documento.

  1. 122. Fregolent, Ascani, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

—-“Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente

ART. 9-bis

(Logo free-slot e realizzazione di campagne di sensibilizzazione)

E’ istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il logo “No Slot”
I Comuni possono prevedere, per i titolari di pubblici esercizi ovvero che eliminano o si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il rilascio e il diritto d’uso del logo identificativo.
Con apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata e conversione del presente decreto, il Ministro dello Sviluppo Economico su proposta dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definisce le condizioni per il rilascio del diritto d’uso del logo identificativo “No Slot”, nonché per la sua revoca.
Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.