Credito d’imposta sanificazione ambienti di lavoro: le istruzioni dell’Agenzia

Con il Decreto Rilancio, il Governo ha introdotto diverse misure per agevolare le aziende nell’acquisto di dispositivi di protezione personale per i dipendenti, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per il loro adeguamento alle nuove norme. In particolare, sono stati istitutiti diversi crediti di imposta che, con differenti aliquote, hanno consentito alle aziende di rientrare in parte delle spese sostenute.

Ora che il Decreto Rilancio è stato approvato e convertito in legge dal Parlamento, l’Agenzia delle Entrate ha realizzato un vademecum con il quale spiega come richiedere le agevolazioni previste dalla legge e quali sono i codici tributo da utilizzare in fase di compensazione. In questo modo chi ha già sostenuto le spese per sanificazione e adeguamento delle strutture può procedere al recupero delle somme.

Con la circolare 20/E del 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti e interpretazioni riguardanti l’articolo 120 del DL Rilancio, con il quale viene introdotto il credito d’imposta per la sanificazione aziendale. In particolare, vengono fornite indicazioni su chi possa richiedere il bonus fiscale e chi, invece, non potrà goderne.

In particolare, possono beneficiare del credito d’imposta nella misura del 60% delle spese sostenute (fino a un massimo di 80 mila euro) i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. Non essendo poi prevista alcuna distinzione riguardante il regime fiscale, possono usufruire del credito d’imposta anche le partite IVA forfettarie, i soggetti in regime di vantaggio e gli imprenditori agricoli.

Nella comunicazione pubblicata lo scorso 10 luglio, l’Agenzia delle Entrate specifica anche come è possibile utilizzare il credito d’imposta. In particolare, per spese sostenute per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è possibile:

  • Utilizzarlo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);
  • Essere ceduto entro il 31 dicembre 2021 ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari.

Per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro si aggiunge anche una terza opzione: a compensazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale si è sostenuta la spesa.

I beneficiari sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute utilizzando l’apposito modello. L’invio dello stesso deve avvenire tramite i canali web predisposti dalla stessa Agenzia. Entro 5 giorni dall’invio della richiesta, si riceverà risposta sull’ammissibilità o meno delle spese.

Il modulo può essere invito a partire dal 20 luglio 2020 e fino al 30 novembre 2021. Per le comunicazioni inviate dopo il 31 dicembre 2020 dovranno comunque essere indicate solamente le spese sostenute entro la fine di questo anno.

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