Covid: contratti affitto e cedolare secca

Una nuova proposta di legge per incentivare la rinegoziazione dei contratti di affitto a seguito dell’emergenza Covid: se i proprietari dell’immobile applicheranno una riduzione del canone potranno usufruire di un regime fiscale agevolativo, ovvero quello della cedolare secca. La misura andrebbe a coprire tutto il 2021 ma verrebbe riconosciuta solo in determinati casi. Vediamo quali.

La proposta di legge in questione rientra tra gli interventi destinati a far fronte all’emergenza Covid, per andare incontro alle categorie più colpite dalla crisi pandemica. Presentata per “dare sostegno alle attività economiche del Paese attraverso una politica fiscale per le locazioni, che permetta di ridurre i costi fissi nella fase post-pandemica”, ha come scopo quello di rendere i costi dei contratti di affitto più sostenibili, consentendo la “sopravvivenza degli esercizi e il loro pieno rilancio nel momento della ripresa delle attività”.

In pratica, funziona così: il proprietario dell’immobile che affitta se riconosce uno sconto non inferiore al 30% del canone al locatario, facendo pagare di meno a quanto pattuito, può usufruire della cd. cedolare secca.

La “cedolare secca” è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). In più, per i contratti sotto cedolare secca non andranno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.

Nata come proposta per andare incontro a chi ha subito più danni a causa dell’emergenza Covid, il ricorso alla cedolare secca con lo sconto del 30% sul canone dovrebbe essere riconosciuto solo per determinati immobili.

Nello specifico, la misura contenuta proposta di legge sarebbe destinata per immobili di:

  • attività commerciali e artigianali (C/1 – Negozi e botteghe e C/3 – Laboratori per arti e mestieri) di superficie non superiore a 200 metri quadrati;
  • attività alberghiere (D/2 – Alberghi e pensioni) di superficie non superiore a 2.000 metri quadrati;

Di queste categorie fanno parte le attività ricettive, cui sconto potrà essere applicato dal locatore per tutto il 2021 (ovvero fino a dicembre 2021) sia per i contratti in corso sia per quelli in scadenza al momento del rinnovo.

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