Corresponsione parziale dell’assegno

Sentenza della Corte di Cassazione VI Sezione Penale n 29896 del 2019.
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 570, secondo comma n. 2 c.p., nell’ipotesi di corresponsione parziale dell’assegno stabilito in sede civile per il mantenimento, il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire al beneficiario, tenendo, inoltre conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, ivi compresa la soggettiva rilevanza del mutamento di capacità economica intervenuta, in relazione alla persona del debitore, mentre deve escludersi ogni automatica equiparazione dell’inadempimento dell’obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale
Corte di Cassazione, VI Sezione penale, sentenza n. 29896 del 2019
Movimento Genitori Separati

 

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