Una veduta esterna del Palazzo di Giustizia di Napoli, 10 aprile 2015. ANSA/CESARE ABBATE

Coronavirus rallenta la giustizia: ecco tutte le misure

Anche la Giustizia rallenta a causa del virus COVID-19. Tutti gli uffici giudiziari hanno dovuto adeguarsi alle disposizioni normative che si sono susseguite negli ultimi tempi.
Oltre ai diversi decreti firmati dal premier Conte, da ultimo il Consiglio dei Ministri ha approvato anche il decreto legge n. 11/2020 che ha introdotto misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria.
Rinvio udienze e sospensione termini
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Il provvedimento, in vigore dall’8 marzo, ha introdotto con efficacia immediata un “periodo cuscinetto” che va da lunedì 9 marzo a domenica 22 marzo 2020, durante il quale, salvo le eccezioni previste dal decreto, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari d’Italia saranno rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 e dunque non saranno tenute.
Durante il medesimo periodo sono, inoltre, sospesi i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale (ivi inclusi gli atti di impugnazione) di tutti i procedimenti e processi civili e penali pendenti, anche quando non sia fissata udienza, nel periodo interessato, ferme le eccezioni di seguito richiamate.
Le disposizioni relative alla trattazione delle udienze, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare. Infine, il D.L. introduce anche misure riguardanti la giustizia contabile e amministrativa.

Le udienze non rinviate

Non tutte le udienze potranno essere rinviate. Lo stesso D.L. introduce alcune eccezioni alla regola e puntualizza le udienze che dovranno essere normalmente tenute.

Eccezioni in materia civile

Per i procedimenti civili, non sono rinviate le udienze relative ad una serie di materie, specificate all’art. 2, comma 2, lett. g), n. 1 del D.L. n. 11/2020. Si tratta, nel dettaglio di udienze:
– nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
– nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
– nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
– nei procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
– nei procedimenti di cui all’art. 35 della L. n. 833/1978 (Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale);
– nei procedimenti di cui all’art. 12 della L. 194/1978, (richiesta di interruzione della gravidanza);
– nei procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
– nei procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea;
– nei procedimenti di cui agli artt. 283 (Provvedimenti sulla provvisoria esecuzione in appello), 351 (Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello) e 373 (Sospensione dell’esecuzione a seguito di ricorso per Cassazione) del codice di procedura civile.
Si segnala che non sono, altresì, soggette a rinvio le cause per le quali la ritardata trattazione potrebbe produrre “grave pregiudizio” alle parti. In questo caso, la dichiarazione di urgenza è disposta con decreto non impugnabile:
a) del presidente dell’ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso per le cause per le quali non sia già stata celebrata alcuna udienza;
b) del giudice istruttore o del collegio nel caso in cui siano state già celebrate udienze.
Nelle ipotesi in cui non sia ravvisabile la figura del giudice istruttore (controversie del lavoro, e, più in generale, tutte quelle di competenza del Tribunale in composizione monocratica), pur nel silenzio della disposizione, si può ragionevolmente ritenere che la dichiarazione d’urgenza debba provenire dal giudice monocratico.

Eccezioni in materia penale

Per i procedimenti penali, non sono rinviate le udienze indicate all’art. 2, comma 2, lett. g), nn. 2) e 3), ed in particolare quelle:
– di convalida dell’arresto o del fermo;
– relative a procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 c.p.p. di durata massima della custodia cautelare;
– nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive.
Altresì, se i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda, non sono rinviate le udienze:
– dei procedimenti a carico di persone detenute;
– nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
– nei procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
– nei procedimenti a carico di imputati minorenni.
Infine, non sono rinviate le udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza. La dichiarazione di urgenza è fatta dal Giudice o dal Presidente del Collegio, su richiesta di parte.

Giustizia amministrativa

Per quanto riguarda i procedimenti pendenti di fronte al giudice amministrativo, è effettuato il richiamo alle conferenti norme in tema di sospensione feriale (art. 54, commi 2 e 3, c.p.a.), con la conseguenza della sospensione dei termini processuali sicuramente applicabile a tutti i procedimenti pendenti, eccetto quelli cautelari, dl 9 marzo 2020 e fino al 22 marzo 2020.
Durante tale periodo, le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa saranno rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo tempo, saranno decisi, su richiesta anche di una sola delle parti, con il rito di cui all’articolo 56 c.p.a. (Misure cautelari monocratiche) e la relativa trattazione collegiale sarà fissata in data immediatamente successiva al 22 marzo 2020.
Fino al 31 maggio 2020 le udienze pubbliche saranno celebrate a porte chiuse, mentre, in deroga alle norme del c.p.a, tutte le controversie fissate per la trattazione (sia in udienza camerale che pubblica), saranno decise allo stato degli atti. A meno che una delle parti chieda la discussione con istanza da notificare alle altre parti costituite e depositare almeno due giorni liberi prima della data di udienza. Anche nei casi in cui non sia stata richiesta la discussione, i difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti.
I provvedimenti che determinino la decadenza delle parti da facoltà processuali implicheranno la rimessione in termini delle parti stesse. L’adozione dei provvedimenti che impedisce l’esercizio di diritti costituirà causa di sospensione della prescrizione e di impedimento della decadenza.

Procedimenti innanzi alla Corte di Cassazione

Anche la Corte di Cassazione, in conformità alle disposizioni contenute nel D.L. n. 11/2020, ha disposto misure urgenti e dettato modalità operative ad hoc per quanto riguarda l’accesso ai servizi, compreso il funzionamento e gli orari delle Cancellerie.
Ancora, in una nota (qui sotto allegata), il Primo presidente ha chiarito che sino al 22 marzo 2020 non saranno celebrate le udienze, quale che sia la forma processuale per esse prevista (udienza pubblica, camerale partecipata, camerale non partecipata, de plano, ecc.).
Per il settore penale fanno eccezione al rinvio ex lege unicamente le udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono termini massimi di custodia cautelari e quelle nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive, ovvero i detenuti, gli imputati, i preposti o i loro difensori chiedano, con istanza pervenuta entro l’11 marzo, che si proceda alla trattazione nei casi eccezionali espressamente previsti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 2 della lettera g) del predetto decreto legge.
Per tali procedimenti, pertanto, si terranno regolarmente le udienze già calendarizzate e comunicate alle parti salvo che, per esigenze organizzative, il Presidente titolare disponga il rinvio della trattazione a una diversa udienza da celebrare entro il suddetto termine.
Per consentire l’ordinato svolgimento dell’attività giudiziaria, è sospesa fino al 22 marzo 2020 la trasmissione alla Procura generale dell’avviso di trattazione dei procedimenti ex art. 611 del codice di procedura penale.
Per il settore civile, è disposto il rinvio d’ufficio di tutte le udienze e le adunanze camerali fissate nel periodo tra il 9 ed il 22 marzo 2020, ad eccezione di quelle a carattere di urgenza indicate nell’art. 2, comma 2, lett. g) del d.l. n. 11/2020 che saranno fissate nella prima udienza utile successiva al 22 marzo 2020.
Per entrambi i settori della giurisdizione, nel caso in cui sia disposto il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020, i Presidenti titolari assicureranno in ogni caso la trattazione delle cause rinviate entro il 31 dicembre 2020, eventualmente in aggiunta all’ordinario carico programmato delle udienze fissate e da fissare entro tale data. I Presidenti di collegio sono invitati a valutare la possibilità di disporre la trattazione a porte chiuse.

Le misure organizzative degli uffici giudiziari

Oltre al differimento delle udienze, il D.L. prevede una serie di provvedimenti aventi l’obiettivo di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone all’interno di ogni spazio degli uffici giudiziari, fuori o dentro le aule.
Ai fini dell’adozione dei provvedimenti organizzativi, i capi degli uffici giudiziari dovranno sentire obbligatoriamente i Consigli dell’ordine degli avvocati e le autorità sanitarie. Nella giustizia amministrativa, i provvedimenti organizzativi sono adottati “in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato o dal Segretario generale della giustizia amministrativa”.
Il ventaglio delle misure che possono essere adottate è ampio, e prevede la limitazione o la chiusura dell’accesso al pubblico, tranne che per le attività urgenti, anche in deroga alle norme ordinarie (che prevedono 4 ore di aperture nei giorni feriali, cfr. art. 162, l. 1196/1960); la regolamentazione dell’accesso ai servizi anche in via telefonica o telematica (art. 2, comma 2, lett. a, b, e c).

Udienze via Skype e Teams: il provvedimento

Quan svolgimento telematico delle udienze, è intervenuto il provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati previsto dall’art. 2 del D.L. 11/2020 che individua i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e delle udienze penali.
In particolare, le udienze civili potranno svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice
utilizzando i programmi Skype for Business e Teams.
Le udienze penali, invece, si svolgeranno, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari. In alternativa, potranno essere utilizzati i collegamenti da remoto previsti per le udienze civili qualora non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare e il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità.
di Lucia Izzo

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