Coronavirus. In zone focolai paesi ‘chiusi’. Stop allo sport

Divieto di ingresso ed uscita dai comuni colpiti da Coronavirus. Stop a tutti gli eventi sportivi, culturali e religiosi in Lombardia e Veneto. Ma anche stop Ale scuole e musei chiusi. Saranno sospese le gite scolastiche e gli uffici pubblici. E per l’osservanza di tutte le direttive può essere utilizzato anche l’esercito. Sono queste alcune delle misure adottate dal consiglio dei ministri per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

“Abbiamo adottato un decreto legge in materia di contenimento e gestione di questa emergenza epidemiologica per tutelare il bene della salute degli italiani, quello che nella gerarchia dei valori costituzionali è al primo posto”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del Consiglio dei ministri sull’emergenza coronavirus.

“Allo Stato non vi sono i presupposti per chiedere di ottenere la sospensione del Trattato di Schengen”. Sarebbe “una misura draconiana è sproporzionata. Avrebbe un impatto devastante sulla nostra economia, vogliamo fare dell’Italia un lazzaretto?” ha detto ancora il premier. “Gli italiani non devono abbandonarsi a sentimenti di panico o a fenomeni di allarmismo inutili e controproducenti che non hanno ragione di essere. Gli italiani devono fidarsi delle autorità sanitarie, politiche e amministrative” ha aggiunto Conte.

Nel decreto varato dal Consiglio dei ministri e contenente le misure che potranno essere adottate per fare fronte all’emergenza coronavirus si legge che “allo scopo di evitare il diffondersi di epidemie, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio di virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionale all’evolversi della situazione epidemiologica”.
Ecco le misure adottate.
DIVIETO DI ALLONTANAMENTO O DI ACCESSO DAI COMUNI COLPITI A) Divieto di allontanamento dal Comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area. B) Divieto di accesso al Comune o all’area interessata.

STOP A EVENTI SPORTIVI, CULTURALI E RELIGIOSI C) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in un luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico.

STOP A FREQUENZA SCUOLE, MUSEI – D) Sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, salvo le attività formative svolte a distanza. E) Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei Beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché l’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero e gratuito a tali istituti e luoghi.

SOSPENSIONE DELLE GITE SCOLASTICHE E DELLE ATTIVITA’ UFFICI PUBBLICI F) Sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero. G) Sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

QUARANTENA CON SORVEGLIANZA ATTIVA – H) Applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa. I) Previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, come identificate dall’Oms, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

POSSIBILE CHIUSURA ATTIVITA’ COMMERCIALI – J) Chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità. K) Previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

LIMITAZIONI A SERVIZI TRASPORTO AEREO, MARITTIMO E FERROVIARIO – l) Limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, marittimo, ferroviario su rete nazionale o di trasporto pubblico locale, salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all’articolo 3.

SOSPENSIONE ATTIVITA’ LAVORATIVE – M) Sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità à a distanza. N) Sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all’articolo 3.

POSSIBILE ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE CONTENIMENTO – Le autorità competenti hanno la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia anche fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1.

Ai fini sanzionatori, il decreto stabilisce inoltre che il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale. Infine, il testo prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’Interno, assicuri l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

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