Congedo parentale, cosa cambia: le novità in 6 punti

Da sabato scatta il   nuovo sistema dei congedi parentali ,   maternità   e   paternità   per i genitori lavoratori   dipendenti   e   autonomi , previsto dal decreto legislativo del 30 giugno 2022. Gli obiettivi sono rendere ancora più conciliabile l’attività lavorativa e la vita privata e “conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare”.

1 – Dieci giorni di congedo obbligatorio per i padri

In primo piano il   pacchetto famiglia   prevede l’introduzione di   10 giorni lavorativi   (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa) di congedo obbligatorio per i   padri . In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario. Per i giorni a casa è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione. Il nuovo congedo di paternità obbligatorio può essere fruito a partire dai due mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio e in caso di morte perinatale del figlio.

Da sabato, secondo quanto spiega l’Inps, si potrà fare domanda al proprio datore di lavoro o al proprio committente regolarizzando successivamente la domanda telematica all’Inps una volta che sarà aggiornata la procedura.

2 – Indennità rafforzata per le autonome

Alle   lavoratrici autonome   è riconosciuta un’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, nel caso di gravi   complicanze della gravidanza   o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo   stato di gravidanza , sulla base degli accertamenti medici effettuati da un medico della Asl. L’indennità è calcolata alla stessa stregua dei periodi di tutela della maternità/paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma.

3 – Tre mesi in più di congedo facoltativo indennizzato

Cambiano anche le norme sul   congedo parentale facoltativo . I mesi complessivi che possono essere richiesti restano gli stessi (sei mesi per la madre e sei per il padre) ma aumenta da sei a nove il numero di quelli indennizzabili al 30%. Fino al dodicesimo anno di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) i lavoratori dipendenti avranno diritto a un’indennità pari al   30% della retribuzione per tre mesi , non trasferibili all’altro genitore. I genitori hanno poi anche diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo di   tre mesi indennizzabile al 30% . Quindi nel complesso il periodo indennizzabile per ogni figlio arriva a nove mesi dai sei precedenti. Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati, di congedo parentale, di cui 9 mesi indennizzabili al 30% della retribuzione.

4 – Congedo parentale più ampio per gli autonomi

I genitori lavoratori iscritti alla   Gestione separata Inps   potranno fruire del congedo parentale   entro i 12 anni   e non più entro il terzo. Ciascun genitore ha diritto a   3 mesi di congedo parentale indennizzato , non trasferibile all’altro genitore. I genitori hanno anche diritto ad ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi. È previsto, infine, il congedo parentale per i lavoratori autonomi che avranno diritto a 3 mesi di congedo parentale, da fruire entro l’anno di vita del figlio.

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