Congedi parentali Covid, le novità del decreto Draghi

Con il ritorno in zona arancione e rossa e lo smart working per migliaia di lavoratori, e soprattutto con la chiusura delle scuole, che obbligano i bambini a casa, il governo Draghi ha rimesso mano alla voce dei congedi parentali nel decreto-legge 13 marzo.

La normativa vigente prevede che il lavoratore dipendente genitore di un figlio convivente minore di 16 anni, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile in 3 casi:

  • per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio
  • per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata dell’infezione da Covid-19 del figlio
  • per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata dell’eventuale quarantena del figlio eventualmente disposta dall’ASL territorialmente competente.

Nell’ipotesi in cui il lavoro non possa essere svolto in smart working, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro negli stessi 3 casi di cui sopra più uno:

  • per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio
  • per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata dell’infezione da Covid-19 del figlio
  • per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della quarantena del figlio
  • nel caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta, al posto della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del decreto, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 2 con diritto all’indennità di cui al comma 3 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

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