Cassazione: il blog può essere sequestrato. Non è testata giornalistica

La Cassazione ha decretato che i blog, che fungono da testa giornalistica, possono essere sottoposti a sequestro. Anche se chi pubblica i contenuti è un giornalista iscritto all’Ordine. La V sezione del Tribunale supremo ha così chiarito con la sentenza n. 12536/2016, riportata dal sito di informazione giuridica studiocataldi.it, la questione sui blog giornalistici.

Tuttavia – si legge su studiocataldi.it – la stessa Cassazione ha precisato che in tale ambito non rientrano i nuovi mezzi di manifestazione del pensiero destinati ad essere trasmessi in via telematica “qualiforum, blog (ossia «una sorta di agenda personale aperta e presente in rete, contenente diversi argomenti ordinati cronologicamente»), newsletter, newsgroup, mailing list e social network, che, pur essendo espressione del diritto di manifestazione del pensiero, non possono godere delle garanzie costituzionali relative al sequestro della stampa”.

La Cassazione ha deciso di rigettare il ricorso di un giornalista il cui blog era stato sottoposto a sequestro a causa di contenuti offensivi rivolti nei confronti di una terza persona. La Corte, conferma che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite, in tema sequestro di giornali e di altre pubblicazioni, la testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di “stampa” di cui all’art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e, pertanto, non può essere oggetto di sequestro preventivo in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa.

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