Folla in uno degli sportelli INPS a Napoli tra le citta' con più richieste di domande di pensione anticipata con Quota 100, 8 febbraio 2019 ANSA / CIRO FUSCO

Bonus Inps 1800 euro finalmente in arrivo: a chi spetta l’indennità Covid

In arrivo il bonus Inps di 1.800 euro. Finalmente anche questa indennità, tra quelle previste dal decreto Rilancio emanato dal Governo Conte per fronteggiare la crisi Covid, sta per arrivare nelle tasche degli italiani.

Si tratta di quelle categorie di lavoratori considerati più fragili perché maggiormente colpiti dal lockdown. Cioè lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica Covid, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che non hanno beneficiato delle misure previste dal decreto Cura Italia.

Nello specifico il bonus Inps 1.800 euro è rivolto ai lavoratori:

  • stagionali
  • intermittenti
  • autonomi occasionali
  • incaricati delle vendite a domicilio.

L’importo riconosciuto a questi lavoratori è di 600 euro al mese per i mesi di marzo, aprile e maggio, per un totale, appunto, di 1.800 euro. L’Inps aveva già emesso una circolare al riguardo in data 29 maggio 2020.

La prestazione è erogata dall’Inps previa domanda, per le tre mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

La domanda per il bonus deve essere inoltrata online tramite il portale Inps servendosi di questi strumenti:

Per tutte le categorie ammesse, la norma prevede che non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente, o di trattamento pensionistico diretto.

Tra i destinatari dell’indennità Covid-19 ci sono in primis i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra la data del 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano prestato attività lavorativa per almeno 30 giornate in questo arco temporale.

Per i lavoratori stagionali che hanno presentato per il mese di marzo 2020 domanda per il bonus ma gli è stato negato per via dell’appartenenza del datore di lavoro a settori considerati del turismo e degli stabilimenti termali, le domande verranno riesaminate d’ufficio dall’Inps al fine di consentire la verifica dei requisiti di accesso. Questi non dovranno presentare alcuna domanda, perché verrà considerata utile quella già presentata.

Anche i lavoratori intermittenti riceveranno il bonus 1.800 euro. Si tratta di chi ha svolto una prestazione lavorativa, nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente, per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020.

Sono destinatari dell’indennità Covid-19 sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.

Si tratta dei lavoratori autonomi privi di partita Iva e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Per poter avere diritto al bonus questi lavoratori devono essere stati titolari, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, di contratti di lavoro autonomo occasionali e non avere un contratto di questa tipologia in essere alla data del 23 febbraio 2020.

Per i contratti di lavoro autonomo occasionale di cui sono stati titolari nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata, con accredito di almeno un contributo mensile nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 23 febbraio 2020.

Possono accedere al bonus anche i lavoratori che possono fare valere per il 2019 un reddito annuo derivante dall’attività di vendita a domicilio superiore a 5mila euro, che siano titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

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