Bonus facciate al 90%, novità sulla cessione del credito: come funziona

Il decreto Rilancio ha previsto anche per il bonus facciate la possibilità di cedere il credito al posto dell’utilizzo diretto della detrazione del 90%. Dunque chi realizza lavori agevolati con il bonus facciate può optare o per la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione o per lo sconto in fattura, per i lavori iniziati dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Bonus facciate, come funziona la cessione del credito

Prima dell’entrata in vigore del Decreto Rilancio il 19 maggio 2020, la cessione del credito e lo sconto in fattura non erano previsti per il bonus facciate. Con un’aliquota del 90% e nessun tetto di spesa, era già un’agevolazione piuttosto conveniente.
Il decreto Rilancio ha esteso lo sconto in fattura e la cessione del credito a tutti i lavori agevolati, per far fronte alla crisi causata dall’emergenza Coronavirus e stimolare la domanda di lavori, e ha previsto la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura per i lavori iniziati a partire dal 1° gennaio 2020.
Quindi per effetto del Decreto Rilancio, chi ha diritto al bonus facciate può scegliere:

  • la detrazione 90% Irpef o Ires in dieci anni;
  • la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione a fornitori, altri soggetti, banche e istituti di credito;
  • lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto.

Queste opzioni sono valide per i lavori realizzati nel 2020 e nel 2021. La cessione può essere fatta agli istituti di credito e altri intermediari finanziari o, in alternativa, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi sotto forma di sconto in fattura.
Il vantaggio ovviamente è che sia lo sconto in fattura che la cessione del credito consentono di recuperare subito il 90% del bonus facciate spettante, senza attendere i 10 anni di tempo previsti per l’utilizzo in detrazione fiscale.

Cessione del credito, cosa cambia col dl Rilancio

L’articolo 121 del decreto Rilancio, ha previsto la possibilità di trasformare una serie di detrazioni fiscali in credito di imposta cedibile e in sconto sul corrispettivo dovuto, per tutta una serie di spese sostenute negli anni 2020-2021, a fronte di interventi in precedenza esclusi da tale opportunità. Oltre al superbonus 110%, le novità si applicano per le spese relative agli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio (detrazione del 36-50%);
  • efficienza energetica su edifici esistenti (detrazione dal 50 all’85%), quindi tutti gli interventi che rientrano anche nell’ecobonus tra cui infissi, pompe di calore, caldaie a condensazione o a biomasse, schermature solari, interventi su parti comuni di edifici condominiali (con eventuale combinazione con adeguamenti antisismici);
  • recupero/restauro della facciata di edifici esistenti con il bonus del 90% (in 10 anni);
  • installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo con detrazioni al 50% (in 10 anni);
  • interventi coperti dal sismabonus (dal 50 all’85% in 5 o 10 anni);
  • installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici (50% in 10 anni).

C’è un’efficacia retroattiva per la cessione del credito, applicabile agli interventi che non hanno diritto al superbonus del 110%. Ad esempio, chi ha installato un impianto fotovoltaico all’inizio del 2020 con la detrazione fiscale del 50%, la può trasformare in un credito d’imposta cedibile a tutti, comprese le banche. La compensazione dovrà essere applicata con la stessa ripartizione annuale prevista per le rispettive detrazioni; dunque, in 10 anni per gli interventi coperti da detrazioni per le ristrutturazioni edilizie “normali” o dall’ecobonus.

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