Avvisi bonari, riaprono i termini per i pagamenti

Finite le vacanze, ripartono le scadenze fiscali. Cosa bisogna sapere sui termini di scadenza degli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate.

Dopo la sospensione feriale dei termini delle scadenze fiscali, dal 5 settembre sono ripartiti i termini per il pagamento delle somme indicate dall’Agenzia delle Entrate nelle comunicazioni di irregolarità, i cosiddetti avvisi bonari.

A partire da questa scadenza, i contribuenti avranno 30 o 60 giorni di tempo a disposizione per concordare con il Fisco il contenuto dell’avviso bonario e pagare le somme indicate, con una sanzione ridotta al 10% o al 20%. In alternativa, i contribuenti possono contestare le somme pretese, entro gli stessi termini.

Gli avvisi bonari, o comunicazioni di irregolarità, vengono emessi dall’Agenzia delle Entrate a seguito dei controlli sulle dichiarazioni fiscali (redditi o Iva) dei contribuenti oppure sulla base dei dati in possesso del Fisco.

Quando l’Amministrazione Finanziaria rileva una irregolarità nelle dichiarazioni fiscali, come l’indicazione di un maggiore credito o di un minore debito, rispetto a quelli effettivamente spettanti, comunica al contribuente l’errore e avvia così la procedura per il recupero delle imposte non versate.

Con l’avviso bonario viene chiesto al contribuente di rispondere alle richieste dell’Agenzia delle Entrate entro un dato termine. Se le richieste e le scadenze vengono rispettate, il contribuente beneficerà di uno sconto sulla sanzione dovuta per l’irregolarità rilevata.

L’Agenzia delle Entrare emette tre tipi di avvisi bonari, o comunicazioni di irregolarità, a seconda delle diverse modalità di controllo:

  • gli avvisi emessi a seguito del controllo automatico, ai sensi degli articoli 36 bis del Dpr n. 600/1973 e 54 bis del Dpr n. 633/1972, in questo caso le comunicazioni segnalano le irregolarità rilevate e il contribuente dovrà pagare entro i termini le somme indicate, con una riduzione delle sanzioni, oppure può comunicare al Fisco che ritiene il pagamento non dovuto, motivando le sue affermazioni;
  • gli avvisi emessi a seguito del controllo formale, ai sensi dell’articolo 36 ter del Dpr n. 600/1973, in questo caso, l’Agenzia delle Entrate verifica la corrispondenza dei dati relativi a ritenute e detrazioni indicati nella dichiarazione fiscale con i documenti in possesso del contribuente e con i dati di dichiarazioni e informazioni provenienti da altri soggetti, come sostituti d’imposta, enti previdenziali e assistenziali, banche e assicurazioni, se risultano delle differenze fra i dati in possesso dell’Agenzia e quelli dichiarati, il contribuente viene invitato a presentare ulteriore documentazione giustificativa;
  • gli avvisi emessi a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata, come il Tfr, le pensioni o gli stipendi arretrati, in questo caso, l’Agenzia delle Entrate determina l’imposta dovuta su determinati redditi per i quali sono state già versate delle somme a titolo d’acconto, se il contribuente paga entro 30 giorni non si applicano interessi né sanzioni.

Una volta ricevuto l’avviso bonario, entro il termine di scadenza il contribuente può pagare la somma richiesta oppure opporsi alla pretesa dell’Agenzia delle Entrate, motivando il proprio rifiuto con apposita documentazione che prova la regolarità della propria posizione.

Se il contribuente accetta la richiesta dell’Agenzia delle Entrate, può regolarizzare la propria posizione pagando l’imposta dovuta, insieme a una sanzione ridotta e agli interessi.

Il pagamento va fatto con diverse modalità a seconda della tipologia degli avvisi bonari ricevuti:

  • per gli avvisi ricevuti a seguito di controllo automatico, il pagamento va fatto entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva in presenza di rettifica della richiesta del Fisco, la sanzione in questi casi è ridotta a 1/3 di quella ordinaria, il 10% invece del 30%;
  • per gli avvisi ricevuti a seguito di controllo formale, il pagamento va fatto sempre entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, anche in caso di successiva rettifica della richiesta, la sanzione è ridotta a 2/3 di quella ordinaria, il 20% invece del 30%;
  • per gli avvisi relativi ai redditi a tassazione separata, il pagamento va fatto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di un’eventuale successiva rettifica dell’ufficio e non sono dovuti né interessi né sanzioni, invece in caso pagamento tardivo o mancato la sanzione è del 30%.

Se l’avviso bonario è inviato all’intermediario (es. commercialista) che ha trasmesso la dichiarazione per conto del contribuente, questi è tenuto ad avvisare il contribuente entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso. In questo caso, per mettersi in regola il contribuente avrà altri 30 giorni di tempo.

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