Arriva disegno di legge per truffe agli anziani

Arresto obbligatorio per chi truffa un anziano. È questa la principale novità normativa che discuterà il Parlamento questa settimana. Attualmente l’arresto in flagranza di reato è facoltativo, e quindi non è detto che si possano fermare automaticamente gli autori di questi odiosi raggiri. I più odiosi, perché perpetrati contro gli anziani. Nella proposta di legge si fa riferimento a un’età anagrafica convenzionale: gli ultra sessantacinquenni.

Il disegno di legge, che modifica alcuni articoli del Codice penale, è approdato ieri alla Camera con l’obiettivo dichiarato della maggioranza di condurlo in porto prima della pausa estiva. Da settembre, l’iter ripartirà dal Senato. La nuova legge, se approvata, punirà in modo più severo chiunque, con mezzi fraudolenti, induca una persona che versi in situazione di vulnerabilità psicofisica in ragione dell’età avanzata, a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altra utilità, commettendo il fatto nell’abitazione della persona offesa o in un altro luogo di privata dimora, all’interno o in prossimità di uffici postali o di istituti di credito, di luoghi di cura o di ritrovo di persone anziane o di case di riposo ovvero simulando un’offerta commerciale di beni o servizi.

La punizione sarà esemplare: la reclusione da due a sei anni e la multa da 400 fino a 3.000 euro. Il provvedimento, a prima firma di David Ermini del Pd, prevede l’arresto obbligatorio per i truffatori colti sul fatto attraverso una modifica all’articolo 643 del codice penale. Si potrà avere la sospensione condizionale della pena ma subordinata al risarcimento del danno arrecato, ovvero all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni e al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso, oltre che all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

 Non sarà più possibile chiudere contratti-capestro al telefono con persone anziane e ‘vulnerabili’, né per gli istituti di credito vendere loro obbligazioni subordinate. Viene introdotta, infine, una nuova aggravante: la pena è aumentata di un terzo se il fatto è commesso con l’utilizzo di strumenti telefonici, informatici o telematici ovvero avvalendosi di dati della vita privata della persona offesa acquisiti fraudolentemente o senza il suo consenso.

Moreno Manzi

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