Anziani disabili ed esenzione dall’Imu

Tra gli immobili che non sono tenuti al versamento delle imposte Imu e Tasi  si allarga se si considerano le varie assimilazioni che la normativa ammette. Assimilazioni che possono essere facoltative, ossia decise singolarmente dal Comune mediante apposita delibera comunale, ovvero obbligatorie, ossia previste direttamente dal legislatore nazionale e che non possono essere derogate dai Comuni in alcuna maniera.

Tra le prime rientra  attualmente la disciplina Imu, al comma 10 dell’art 13 D.L. n. 201/2011 prevedendo che I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Condizione indispensabile è il trasferimento della residenza esclusivamente in casa di riposo ovvero in istituti di ricovero; non è prevista l’agevolazione se l’anziano acquisisce la residenza in altri luoghi diversi da quelli menzionati.

Il beneficio quindi spetta solo ed esclusivamente per l’immobile che l’anziano tiene a disposizione, mentre non può mai essere esentato l’immobile che viene messo a reddito. La lettera della norma fa riferimento esclusivamente all’immobile locato e non, più in generale, all’immobile che sia utilizzato ad altro titolo.

Si rileva come il legislatore faccia riferimento solamente ai diritti di ‘proprietà ed usufrutto’ ma non anche a diritti differenti come il diritto di abitazione: questo significa che qualora il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione (ad esempio come coniuge superstite) dovesse trasferirsi nell’istituto di ricovero, non potrebbe beneficiare di tale assimilazione (e quindi del trattamento agevolato previsto per l’abitazione principale), qualora fosse deliberata da parte del Comune.

Il legislatore continua quindi a lasciare all’autonomia comunale la possibilità di assimilare all’abitazione principale l’immobile posseduto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. Tuttavia, è condizione fondamentale per beneficiare dell’assimilazione deliberata dal Comune che l’immobile sia posseduto dall’anziano a ‘titolo di proprietà o di usufrutto’ e non quindi sulla base di ulteriori e distinti diritti.

Non dovrà nemmeno essere presentata la dichiarazione Imu, in quanto il Comune è in possesso delle informazioni necessarie al fine della corretta applicazione dell’imposta; infatti con l’aggiornamento della lista dell’anagrafe comunale, l’ufficio tributi è a conoscenza del trasferimento effettuato dall’anziano, condizione che viene avvalorata dall’eventuale obbligo di presentazione della comunicazione qui sopra indicata.

 

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