Addio al tfr mensile in busta paga: cosa cambia

Con la busta paga di luglio finisce il periodo in cui era possibile ricevere il tfr mensile. Il tfr maturato verrà – come sempre successo – accantonato presso l’azienda, e non verrà più quindi erogato ai dipendenti di mese in mese.

Termina così la sperimentazione voluta dal governo Renzi nel 2015 e portata avanti per tre anni. Ad annunciare lo stop definitivo è l’Inps con il messaggio n. 2791 del 10 luglio 2018.

 A partire dalla mensilità di luglio, i lavoratori non potranno più ricevere il rateo di liquidazione maturato mensilmente assieme allo stipendio, o Quir (quota integrativa della retribuzione).

Il tfr maturato verrà accantonato presso l’azienda, e non verrà più quindi erogato ai dipendenti di mese in mese. L’accantonamento porterà ad accumulare la somma che sarà versata al dipendente quando lascerà l’azienda a termine rapporto di lavoro.

È un ritorno a tutti gli effetti alla disciplina ordinaria e all’articolo 2120 del Codice civile, che afferma: ‘ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni’.

 Non sono stati i molti i lavoratori che hanno deciso nei tre anni sperimentali di aderire all’iniziativa, soprattutto per via della mancata applicazione della tassazione agevolata sul trattamento di fine rapporto pagato assieme alla retribuzione. A differenza del tfr liquidato al termine del rapporto, che beneficia della tassazione separata, il tfr pagato ogni mese era infatti assoggettato alla tassazione ordinaria, nella generalità dei casi più pesante. Solo negli ultimi tempi l’opzione per la Quir stava iniziando a destare un maggiore interesse nei lavoratori, per via dell’incremento della retribuzione.

Alla luce dello stop, il lavoratore potrà ora accantonare il tfr come avviene nella normalità dei casi, esclusivamente:

  • all’interno dell’azienda;
  • al Fondo di Tesoreria INPS;
  • oppure, ad una forma pensionistica complementare di destinazione.

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