E’ partito il conto alla rovescia per l’operazione Spesometro 2017. Entro il 28 settembre infatti tutti coloro che sono soggetti all’Iva dovranno inviare per via telematica all’Agenzia delle Entrate l’elenco analitico, e non più aggregato, di tutte le fatture emesse e ricevute nel primo semestre del 2017.
Il nuovo strumento, introdotto dall’articolo 21 del DL 31 maggio 2010, ha sostituito con un nome e con modalità diverse quello che era il vecchio Elenco clienti e fornitori. E dovrebbe consentire al Fisco di combattere una delle piaghe più estese dell’evasione fiscale, quella dell’Iva.
Lo Spesometro 2017 è diverso da quello del 2016 (tanto da avere anche cambiato denominazione in ‘Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute’) e prevede per quest’anno la comunicazione semestrale – il 28 settembre per il primo semestre e il 28 febbraio 2018 per il secondo – mentre dall’anno prossimo l’invio diventerà trimestrale.
Ecco un decalogo con alcune ‘istruzioni per l’uso’. Sono i consigli più importanti per evitare di commettere errori con lo Spesometro.
1 – Con lo Spesometro 2017 vanno inviati in forma analitica i dati di ogni fattura emessa o ricevuta nel 1° semestre 2017. Non essendo fatture, non vanno comunicati i dati delle schede carburanti, delle ricevute fiscali o degli scontrini.
2 – Sono obbligati all’invio tutti i soggetti Iva. Sono esonerati i contribuenti forfettari e minimi, i produttori agricoli in regime di esonero, le pubbliche amministrazioni e i contribuenti che hanno aderito all’invio telematico di ogni fattura attraverso il sistema Sdl.
3 – Se non si è in possesso della sede legale della controparte è possibile indicare ‘Dato assente’.
4 – Per le fatture emesse occorre indicare, nel campo ‘Numero’, il numero attribuito alla fattura. Per le fatture emesse, inoltre, conta la data di emissione e vanno comunicate anche quelle annotate nel registro dei corrispettivi.
5 – Per le fatture e le bollette doganali ricevute, annotate nel registro Iva acquisti conta non la data del documento bensì quella di registrazione.
6 – Vanno indicati anche i dati delle note di variazione (credito o debito) e anche tutte le fatture d’importo inferiore a 300 euro. In caso di fatture cointestate a due soggetti vanno riportati i dati identificativi fiscali di uno solo dei due.
7 – Per le fatture ricevute non c’è l’obbligo in fase di registrazione Iva di indicare il numero attribuito dal fornitore, pertanto nel campo ‘Numero’ si può indicare il valore ‘0’ (zero).
8 – Nel campo ‘Tipologia del documento’ occorre codificare i documenti come segue:
Fattura TD01, Nota di credito TD04, Nota di debito TD05, Fattura acquisto IntraUE di beni TD10, Fattura acquisto IntraUE di servizi TD11, Fattura semplificata TD07, Nota di credito semplificata TD08.
9 – In caso di fatture ricevute soggette a reverse charge (acquisti Intra, di rottami, cellulari, tablet, Pc, laptop, pulizie, lavori edili, ecc.) l’acquirente ha l’obbligo di integrarle con l’Iva ed annotarle due volte, prima nel Registro acquisti poi in quello vendite.
10 – In caso di omesso invio dello Spesometro, la sanzione ammonta a 2 euro per fattura, col massimo di 1.000 per trimestre. E’ possibile il ravvedimento, nel qual caso le sanzioni si riducono e anche l’invio di rettifiche per correggere gli errori, in questo caso non rinviando l’intero file ma solo quello inerente alle fatture omesse.