Secondo i giudici della Cassazione, per la partecipazione alle spese straordinarie rispondenti all’interesse superiore dei figli, (tra le quali rientrano quelle relative all’istruzione) non è previsto alcun onere di informazione a carico del genitore affidatario, per cui sussiste a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso, qualora non abbia adottato validi motivi di dissenso.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 5 maggio – 21 settembre 2017, n. 22029)
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