Pensione, allo studio uscita a 64 anni

In pensione a 64 anni? Se ne discute in Parlamento. E’ infatti in corso di esame, presso la Commissione Lavoro, il ddl n°4196  che propone la modifica dell’articolo 24 del decreto legge 201 del 2011, affinché venga estesa anche ai dipendenti del settore privato la possibilità di accedere alla pensione a 64 anni in deroga alla legge Fornero.

Entrando più nel dettaglio, la proposta di legge – che vede come primo firmatario l’On. Gnecchi, con i colleghi Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Miotto, Paris, Giorgio Piccolo, Polverini, Rotta, Zappulla – chiede la sostituzione del comma 15-bis dell’articolo 24 con il seguente: 15-bis. In via eccezionale, per gli assicurati le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:

a) i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva, comprensiva di contributi da riscatto e figurativi, di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 e che, senza l’applicazione delle modifiche al regime di accesso al trattamento pensionistico introdotte dal presente decreto, avrebbero maturato entro la medesima data i requisiti per il trattamento pensionistico ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un’età non inferiore a 64 anni;

b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia, oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a):

1) con un’età non inferiore a 64 anni, qualora abbiano maturato entro il 31 dicembre 2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni, comprensiva di contributi da riscatto e figurativi;

2) con 15 anni di contributi, qualora si tratti di lavoratrici rientranti nelle deroghe previste dall’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che alla medesima data del 31 dicembre 2012 abbiano compiuto un’età non inferiore a 60 anni;

c) nei casi di cui alle lettere a) e b), il trattamento pensionistico decorre dal mese successivo al compimento del sessantaquattresimo anno di età anche qualora la domanda di pensione sia stata presentata successivamente.

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