Elezioni, al voto 23 milioni di italiani con sette sistemi di voto per 7 regioni

Oltre alla sfida per la poltrona di Governatore in sette Regioni, domenica 31 maggio urne aperte anche in 1.063 comuni per le amministrative. 1.063 comuni su 8.047 sono pari al 13,2 per cento del totale dei comuni. Di questi, 927 (87%) i comuni con meno di 15mila abitanti; 138 (13%), quelli con una popolazione inferiore ai 15mila abitanti. Venti i capoluoghi di provincia chiamati alle urne. Mentre il comune più piccolo per abitanti che voterà è quello di Castelmagno, in provincia di Cuneo, dove i residenti sono 33. La Regione con il più alto numero di Comuni al voto è il Trentino-Alto Adige che ne conta 250; 169 sono i Comuni chiamati alle urne in Sardegna, 76 in Campania, 68 in Valle d’Aosta, 66 in Lombardia, 62 in Abruzzo, 61 in Calabria, 57 in Piemonte, 54 in Sicilia, 47 in Puglia, 34 in Veneto, 25 nel Lazio, 19 in Molise, 18 in Basilicata, 16 nelle Marche, 13 in Liguria, 10 in Friuli Venezia Giulia, 9 in Toscana, 8 in Emilia-Romagna, solo 3 in Umbria. Domenica 31 maggio Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania, Puglia e Liguria andranno al voto con regole che varieranno da territorio a territorio, anche se l’ultima applicherà la disciplina nazionale varata dieci anni fa. Unico punto in comune, anche questo fissato dalla Costituzione e non modificato dai singoli Statuti, l’elezione diretta del presidente della Giunta regionale. In principio fu il ‘Tatarellum’, un sistema elettorale approvato nel 1995 ad essere valido per tutte le Regioni, e che ebbe come relatore Pinuccio Tatarella. Poi, dopo una modifica costituzionale che ha riscritto l’articolo 122 della Carta, sono i singoli Enti a dotarsi ciascuno di una propria legge elettorale, che naturalmente presenta le sue peculiarità, nel rispetto di principi fondamentali stabiliti comunque dalla normativa statale. In Veneto la legge è del 2012 ed è un sistema proporzionale con premio di maggioranza variabile. Alla coalizione collegata al presidente eletto vengono infatti attribuiti il 60 per cento dei seggi se ha ottenuto almeno il 50 per cento dei voti validi. La percentuale di consiglieri attribuiti scende al 57,5 e al 55 se, rispettivamente, si è superato o non si è raggiunto il 40 per cento dei voti validi. Le coalizioni sono su base regionale e sono composte da uno o più gruppi di liste provinciali. Previsto uno sbarramento al 5 per cento dei voti validi, che viene meno qualora la coalizione sia composta da almeno un gruppo di liste che ha superato il 3 per cento dei voti validi espressi a favore delle liste. Il Consiglio è composto da un numero di membri variabile in base alla popolazione. Per questa elezione, la prima in cui è in vigore la legge, è fissato in 49, cifra alla quale occorre aggiungere il presidente della Giunta e il primo dei non eletti tra gli altri candidati, per un totale di 51. Possibile votare per il solo presidente della Giunta, per lui ed una lista collegata, per la sola lista collegata, per il presidente e per una lista diversa non collegata. Per i consiglieri regionali si può esprimere una preferenza. Non più di due mandati consecutivi per presidente, assessori e consiglieri, vincolo che decorre dalla legislatura che inizierà quest’anno. In Toscana per l’elezione del presidente della Giunta regionale, che fa parte anche del Consiglio, è previsto il ballottaggio tra i due candidati più votati se nessuno al primo turno ha superato il 40 per cento dei voti validi. Per l’attribuzione dei 40 consiglieri regionali, sistema proporzionale con premio di maggioranza che garantisce il 60 per cento dei seggi se il presidente è stato eletto con il 45 per cento, ma se non ha raggiunto tale soglia al primo turno o è stato eletto al secondo la quota di seggi attribuita è del 57,5. In ogni caso la presenza delle opposizioni in Consiglio deve essere pari almeno al 35 per cento dei seggi. Fra questi anche i candidati alla presidenza della Giunta non eletti, a patto che alle liste collegate siano stati attribuiti consiglieri. Incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere. Previsto un complesso meccanismo di sbarramenti: 10 per cento per la coalizioni, a condizione che contengano almeno un gruppo di liste che abbia raggiunto il 3. Per i gruppi di liste non uniti in coalizione 5 per cento. Stessa soglia per i gruppi di liste che siano nelle coalizioni che non hanno superato lo sbarramento. Possibile voto disgiunto per candidato alla presidenza e lista non collegata, mentre il voto per la lista collegata va automaticamente anche al candidato presidente. Per i consiglieri si possono esprimere fino a due preferenze, a patto però che siano di genere diverso, pena l’annullamento del secondo voto. In Umbria elezione del presidente a turno unico e del consiglio regionale con sistema proporzionale. Non è possibile il voto disgiunto, pena l’annullamento della scheda. L’assemblea è composta da 20 membri più il governatore e sette seggi sono comunque riservati alle opposizioni. Tra questi quelli per tutti i candidati presidenti non eletti, a condizione che la coalizione o la lista ad essi collegati abbia ottenuto almeno un rappresentante. In ogni caso entra nel Consiglio il candidato presidente arrivato secondo, al quale spetta un seggio aggiuntivo rispetto a quelli garantiti alle minoranze. Possibile esprimere il voto di preferenza, se due debbono essere per generi diversi. Nelle Marche la legge elettorale approvata nel febbraio scorso, che modifica quella del 2004, introduce il divieto di più di due mandati consecutivi per il presidente della Regione, vincolo che varrà però dal 2015 in poi. Trenta i membri del Consiglio regionale più il governatore. Alla coalizione vincente vanno comunque 18 seggi se ha raggiunto il 40 per cento; 17 se ha superato il 37; 16 se ha superato il 34. Sbarramento al 5 per cento per la coalizione, derogabile se almeno un gruppo di liste che ne fa parte abbia superato il 3. Entra in Consiglio il candidato presidente collegato alla coalizione arrivata seconda. Nullo l’eventuale voto disgiunto a candidato presidente e lista non collegata, possibile un solo voto di preferenza. In Puglia elezione diretta del presidente della Regione, che fa parte del Consiglio regionale in aggiunta ai 50 membri, tra i quali il primo dei non eletti tra i candidati governatore. Possibili voto disgiunto e una preferenza, nelle liste ciascun genere può avere una rappresentanza massima del 60 per cento. Doppio sbarramento per coalizione, 8 per cento, e per i gruppi di liste che ne fanno parte, che accedono alla ripartizione dei seggi se arrivano al 4. Premio di maggioranza che garantisce 29 consiglieri se si raggiunge il 40 per cento dei voti; 28 se la percentuale è tra il 35 e il 40; 27 se si è sotto il 35. In Campania possibilità di voto disgiunto per presidente e liste collegate, con doppia preferenza per il consigliere a patto che siano di genere diverso. Inoltre nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. Sistema proporzionale con premio di maggioranza, che garantisce alle liste che sostengono il presidente il sessanta per cento dei 50 membri del Consiglio regionale, ai quali si aggiunge il governatore. In ogni caso la maggioranza non può avere più del 65 per cento dei seggi. Nelle file dell’opposizione anche il primo dei candidati presidenti non eletti. In Liguria il Consiglio regionale non è ancora riuscito ad approvare un proprio sistema di voto, perciò si andrà alle urne con il ‘Tatarellum’. L’80 per cento dei seggi viene assegnato su base proporzionale ripartiti tra liste provinciali, mentre il restante 20 con il cosiddetto listino bloccato collegato al candidato presidente, in modo da garantirgli la maggioranza in Consiglio. Se però la coalizione raggiunge o supera il 50 per cento dei rappresentanti già con le liste provinciali, dal listino verranno eletti soltanto 3 consiglieri, vale a dire il 10 per cento dell’assemblea, composta da trenta consiglieri più il presidente della Giunta. Possibilità di esprimere voto disgiunto ed una preferenza, sbarramento al 3 per cento per le liste provinciali a meno che non siano collegate ad una lista regionale che abbia superato il 5.

Cocis

 

 

 

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