Convivenze di fatto con diritti e doveri anche se non registrati all’anagrafe

La legge Cirinnà regola anche la convivenza di fatto, tra omosessuali o eterosessuali, prevedendo che dalla convivenza stessa discendano per la coppia  diritti e  doveri automaticamente, senza cioè che occorrano apposite dichiarazioni o registrazioni all’anagrafe. La dichiarazione di aver dato vita a una convivenza di fatto, resa all’anagrafe, serve solo se si vuole stipulare il contratto di convivenza. Per la legge sono conviventi di fatto  due persone maggiorenni (etero o omosessuali) unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. Per effetto della legge 76/2016 la convivenza di persone, dal punto di vista anche anagrafico, si può presentare in queste situazioni:

1)il matrimonio, con marito e moglie di sesso diverso;

2)l’unione civile tra persone del medesimo sesso;

3)la situazione dei conviventi (del medesimo sesso o di sesso diverso) che rendano una dichiarazione anagrafica per la costituzione della convivenza di fatto fra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, disciplinata dall’articolo 1, commi 36 e seguenti, della legge 76/2016;

4)la situazione dei conviventi (del medesimo sesso o di sesso diverso) che dichiarano di avere vincoli affettivi non diversamente specificati; questa situazione (regolata dall’articolo 4 del Dpr 223/89, la legge che contiene il regolamento anagrafico) era quella ‘classica’ prima della legge 76/2016 e comprende non solo le coppie ma chiunque abbia vincoli affettivi (ad esempio, due fratelli); ancora oggi vi ricadono i conviventi che hanno dichiarato in anagrafe l’esistenza di vincoli affettivi ma non hanno fatto la dichiarazione prevista dalla legge 76/2016;

5) la situazione di convivenza non dichiarata in anagrafe né in base alla legge 76/2016, né in base all’articolo 4 del Dpr 223/89; può riguardare i conviventi che, per le più svariate ragioni, non hanno la residenza nella stessa casa o anche chi decide di non dichiarare l’esistenza del legame.

I diritti e i doveri dei conviventi sanciti dalla legge 76/2016 si applicano automaticamente ai conviventi, anche a quelli previsti dalle ipotesi 4 e 5. Infatti la legge si rivolge ai conviventi di fatto  senza presupporre la loro registrazione anagrafica; inoltre, quando la legge parla della nuova registrazione in anagrafe delle convivenze caratterizzate da «legami affettivi di coppia», si esprime (comma 36) nel senso che la convivenza è «accertata» mediante un’apposita dichiarazione anagrafica. Quindi  la convivenza e i relativi effetti giuridici sussistono a prescindere dalla dichiarazione anagrafica della convivenza, che ha solo valore di prova dell’esistenza della convivenza. La registrazione della convivenza in anagrafe pare indispensabile per iscrivere, sempre in anagrafe, il contratto di convivenza, che le coppie possono stipulare per regolare i rapporti patrimoniali (articolo 1, comma 52, legge  76/2016). Infatti il contratto, una volta confezionato, deve essere iscritto all’anagrafe del comune di residenza dei conviventi, in cui la convivenza è registrata.

Marco Andrea Doria

 

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