Cassazione e step child adoption

Nella mattinata di ieri, in Cassazione si è tenuta l’udienza sull’adozione del figlio della partner in una coppia di donne. La vicenda è iniziata nel luglio 2014 quando l’allora presidente del Tribunale per i Minori di Roma, Melita Cavallo, emise la sua prima storica sentenza riconoscendo ex art. 44, comma d, della legge 184/’83, l’adozione alla madre non biologica del bambino.  Come è noto la sentenza fu appellata dall’allora procuratore De Angelis. Ma la Corte d’Appello si pronunciò favorevolmente per la coppia. E anche questa sentenza fu appellata dal sostituto procuratore generale.La procuratrice generale, Francesca Ceroni, ieri ha chiesto prima di tutto che la questione venga decisa dalle Sezioni Unite perché quella dell’adozione del figlio o della figlia del/della partner in una coppia di genitori dello stesso sesso è una questione sulla quale tutta l’Italia si interroga da tempo, tanto da essere arrivati alle recenti violente polemiche. Ed è un tema su cui indagano filosofi, sociologi e pedagoghi. Ed è perciò soltanto con una decisione presa dalle Sezioni Unite che è possibile evitare una situazione a macchia di leopardo. L’intervento di Francesca Ceroni è stato un intervento del tutto contrario alla sentenza di Melita Cavallo e a quella dei giudici della Corte d’Appello. La lettura della sua relazione è durata oltre un’ora. Un’ora in cui ha tentato di smontare pezzo per pezzo la sentenza della Corte d’Appello con argomentazioni ancora più forti di quelle esposte nel ricorso della Procura Generale, che, comunque, ha precisato di condividere. Erronei e fuorvianti, poi, sono stati poi ritenuti dalla Pg i precedenti richiamati nella sentenza della Corte d’Appello (Tribunale per i Minorenni di Milano ne. 626/2007 e Corte d’Appello di Firenze 1274/2012, relativi alla richiesta di adozione particolare del partner del genitore del minore in coppia eterosessuale: essi, infatti, aggirano e superano la disposizione della lettera b) (in particolare nel fatto che la coppia debba essere sposata) per approdare allo strumento a maglie larghe di cui alla lettera d). La procuratrice generale ha concluso affermando che deve essere il legislatore a stabilire quali valori e quali diritti tutelare, se quelli della famiglia tradizionale o quelli della famiglia ricostituita. E dunque non i tribunali. Gli unici che, finora, hanno riconosciuto l’esistenza di bambini altrimenti fantasmi senza diritti.

Marco Andrea Doria

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