Buoni pasto, via libera al cumulo di 8 ticket e all’utilizzo in mercati e agriturismi

I buoni pasto si possono utilizzare ovunque e saranno cumulabili (sino ad un massimo di 8). A stabilirlo è il Ministero dello Sviluppo Economico, con il decreto n. 122 del 7 giugno 2017 che regola i famosi ticket, rendendoli spendibili ovunque. Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto, entrerà in vigore il prossimo 9 settembre. Da quel momento i buoni pasto potranno essere utilizzati anche negli spacci aziendali, negli agriturismi, negli ittiturismi e nei mercatini, per acquistare bevande e alimenti.

Le novità però non finiscono qui, il Ministero ha anche dato il via libera al cumulo dei ticket sino ad otto. Si tratta di una prassi che in passato era proibita, ma che in realtà era già utilizzata da moltissimi lavoratori che, in tempi di crisi, utilizzavano i buoni pasto per fare la spesa, come forma di sostegno al reddito.

Da settembre dunque con i ticket si potranno acquistare bevande e alimenti, ma anche mangiare in attività di mensa aziendali e interaziendali. Si potranno inoltre fare acquisti presso esercenti autorizzati alla vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata dagli imprenditori agricoli.

Per essere valido, il buono pasto dovrà riportare la ragione sociale o il codice fiscale del datore di lavoro, la ragione sociale e il codice fiscale della società che l’ha emesso e il valore facciale. Il ticket dovrà inoltre indicare il termine temporale di utilizzo e dovrà avere uno spazio per indicare la data di utilizzo e inserire la firma del titolare e il timbro dell’esercente presso cui è stato utilizzato.

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico ha inoltre stabilito che il valore facciale del ticket comprenda l’imposta sul valore aggiunto (IVA al 10%) che viene prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande in caso di cessione di prodotti alimentari pronti per il consumo.

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