Accordi prematrimoniali e Parlamento

Regolamentare i termini economici di una eventuale separazione prima del matrimonio. E’ questo lo scopo della proposta di legge 2669, depositata alla Camera dei Deputati il 15 ottobre 2014 e firmata dai deputati Alessia Morani (Pd) e Luca D’Alessandro (Ala). I due hanno fatto anche da relatori alla proposta di legge sul divorzio breve approvata dal Parlamento in via definitiva esattamente un anno fa, il 23 aprile 2015. Allora, prorio subito dopo l’ok, si parlo dell’ipotesi degli accordi prematrimoniali, ma, al momento la proposta di legge Morani-D’Alessandro è ferma in commissione Giustizia alla Camera anche se il testo potrebbe essere messo all’ordine del giorno dopo l’esame delle Unioni Civili,  il cui approdo in Aula a Montecitorio è previsto per il 9 maggio. Obiettivo della proposta di legge, si legge nella relazione che introduce il testo, è quello di rafforzare e rilanciare l’istituto del matrimonio e di favorire l’accesso allo stesso con la giusta meditazione e serietà, nonostante che possa dare a un osservatore poco attento l’impressione opposta. Il testo prevede che i futuri coniugi, prima di contrarre matrimonio, possono stipulare, di fronte all’avvocato, accordi prematrimoniali volti a disciplinare i rapporti dipendenti dall’eventuale separazione o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Gli accordi prematrimoniali riguardanti i figli minori o economicamente non autosufficienti devono essere autorizzati dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. Negli accordi prematrimoniali un coniuge può attribuire all’altro una somma di denaro periodica o una somma di denaro una tantum ovvero un diritto reale su uno o più immobili, anche con il vincolo di destinare i proventi al mantenimento dell’altro coniuge o al mantenimento dei figli fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica. In ogni caso ciascun coniuge non può attribuire all’altro più di metà del proprio patrimonio. Gli accordi prematrimoniali possono anche contenere la rinuncia del futuro coniuge al mantenimento da parte dell’altro, fatto salvo il diritto agli alimenti. Tramite gli accordi prematrimoniali un coniuge può anche trasferire all’altro coniuge o a un terzo beni o diritti destinati al mantenimento, alla cura o al sostegno di figli disabili. Con gli accordi prematrimoniali, in deroga al divieto dei patti successori e alle norme in materia di riserva del coniuge legittimario, possono essere previste anche norme per la successione di uno o di entrambi i coniugi, fatti salvi i diritti degli altri legittimari. I patti possono essere modificati in qualunque momento anche durante il matrimonio. Nelle sentenze sulla separazione i giudici devono tenere conto dell’accordo prematrimoniale. I ricorsi di separazione e di divorzio devono contenere il riferimento agli accordi prematrimonali.

 

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